Bonus bebè e assegno di maternità: incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno per gli stranieri

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus
bebè e dell’assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo. Lo ha anticipato la
Consulta con comunicato stampa del 12 gennaio 2022. Secondo la Corte, le disposizioni che disciplinano concessione dei due assegni
sono in contrasto con gli articoli 3 e 31 Cost. e con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio l’11 gennaio 2022, ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla
disciplina del bonus bebè (art. 1, comma 125, legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (art. 74, D.Lgs. n.
151/2001), ritenuta lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni
agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

Le questioni sono tornate all’attenzione dei giudici costituzionali dopo la pronuncia della Corte di giustizia UE 2 settembre 2021, C350/20, che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di
Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile:

– né con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale,
– né con l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini
degli Stati membri.

Con comunicato stampa del 12 gennaio 2022, in attesa del deposito della sentenza, la Consulta ha anticipato di aver
dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e
quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di
durata superiore a sei mesi.

È stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del bonus bebè. La Corte costituzionale ha
ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.

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