Contratto apprendistato di alta formazione: quanto può risparmiare il datore di lavoro

Contratto apprendistato di alta formazione: quanto può risparmiare il datore di lavoro La formula contrattuale dell’apprendistato di alta formazione e ricerca prevede una sostanziale integrazione fra scuola, università e lavoro, ed una responsabilità educativa condivisa fra impresa ed Istituzione formativa con ampia incidenza della formazione esterna. A questa tipologia contrattuale si applica un regime contributivo di favore che, in taluni casi, può anche essere cumulato con lo sgravio strutturale per l’assunzione di giovani. Quanto può risparmiare il datore di lavoro? Quali sono gli obblighi da rispettare per la regolare instaurazione del rapporto di lavoro? Chi: Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato a: – il conseguimento di titoli universitari (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master di I e II livello e dottorati di ricerca); – lo svolgimento attività di ricerca, legate a progetti di ricerca aziendali; – l’assolvimento del periodo di praticantato ai fini dell’abilitazione professionale. In tutti i settori di attività possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i giovani con età compresa tra i 18 (o 17 nel caso di possesso di qualifica professionale) e i 29 anni compiuti. Il datore di lavoro che sceglie di realizzare questa tipologia contrattuale deve essere in possesso di tre categorie di requisiti specifici: – strutturali: spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna; – tecniche: disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifiche e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva; – professionali: competenze adeguate allo svolgimento dell’attività di formazione e tutoraggio. Attenzione Per l’applicazione del regime contributivo ridotto non è necessario il possesso del DURC né il rispetto dei principi generali per la fruizione degli sgravi contributivi. Cosa: Si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche. Il numero massimo di apprendisti che l’impresa può assumere è pari a: – imprese con 10 dipendenti o più: 3 apprendisti ogni 2 dipendenti (TIND o TDET); – imprese da 3 a 9 dipendenti: 1 apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio; – imprese fino a 3 dipendenti: massimo 3 apprendisti. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui: – forma scritta del contratto; – redazione del piano formativo individuale; – presenza di un tutore o referente aziendale che affianchi l’apprendista con l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
– possibilità di recesso al termine del periodo formativo. Al contratto di apprendistato di alta formazione si applicano le seguenti aliquote contributive: A) Imprese con 10 o più dipendenti: 10% della retribuzione imponibile; B) imprese con meno di 10 dipendenti: – 1° anno: 1,5%; – 2° anno: 3%; – anni successivi: 10%. All’aliquota contributiva così determinata si aggiungono il contributo NASPI e il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, nella misura complessiva dell’1,61%. Inoltre, in caso di prosecuzione del contratto al termine del periodo formativo, è previsto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione. E’, inoltre, possibile inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto e/o percentualizzare la retribuzione contrattuale. Sotto il profilo retributivo è altresì previsto che non sia erogata alcuna retribuzione per le ore di formazione in aula e soltanto il 10% della retribuzione contrattuale per le ore di formazione svolta. Attenzione Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per particolari istituti di legge e di contratto collettivo applicato. Come: Prima di procedere all’assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, il datore di lavoro deve: – controllare i vincoli imposti dalla regolamentazione nazionale e regionale; – accertarsi della corrispondenza tra attività lavorativa (figura contrattuale) e percorso di studi ordinamentale; – contattare l’Istituzione formativa o l’Ente di ricerca per definire gli obiettivi formativi e le finalità del contratto, intervenire, laddove possibile, nella progettazione dell’offerta formativa da proporre all’apprendista e definire i tempi e le modalità di svolgimento del periodo di apprendistato. – stipulare un Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa che stabilisca durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro; il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda; le modalità di individuazione degli apprendisti; le responsabilità dell’impresa. Il datore di lavoro ha l’onere di redigere, in collaborazione con l’ente formativo di riferimento, il Piano formativo individuale in cui vengono indicati i soggetti coinvolti, gli interventi formativi (interni e esterni all’azienda), le modalità di erogazione degli stessi e la durata, il tutto nel rispetto delle disposizioni regionali. Tale piano deve essere allegato al contratto contestualmente al momento della firma dello stesso e può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. Al termine dell’esperienza di apprendistato o alle scadenze eventualmente stabilite dalle parti o previste dal tipo di apprendistato è importante valutare, sulla base degli indicatori definiti in fase di progettazione, l’esperienza vissuta e i risultati raggiunti. Attenzione Al termine del periodo di apprendistato è necessario compilare il Dossier individuale, che deve contenere tutta la documentazione relativa all’apprendista tra cui: la documentazione generale, la documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, le eventuali attestazioni ottenute durante il percorso, le indicazioni del tutor formativo e del tutor aziendale e le griglie di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti. Quando: Questa tipologia contrattuale e la contribuzione ridotta ad essa applicabile è prevista in via strutturale. La durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve essere almeno pari a 6 mesi e non superiore a tre anni, variando in base al titolo di studio
da conseguire ed alle previsioni regolamentari dettate dagli accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali datoriali, le università e gli istituti professionali. Calcola il risparmio: Ipotesi di assunzione di un apprendista in un’azienda, operante nel settore terziario, che occupa meno di 9 dipendenti. La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di Laurea magistrale in Economia. Il CCNL di riferimento è “Commercio, Terziario e Servizi – Confcommercio”. La fase formativa del contratto è della durata di due anni (gli ultimi due del percorso di laurea quinquennale in Economia e Commercio. L’apprendista viene inquadrato inizialmente nel gruppo professionale del livello economico nel 7° livello per poi arrivare, alla fine della fase formativa, al 5° livello. Il CCNL ha optato per il sistema del sotto-inquadramento, in proporzione alla durata del contratto. Per cui la retribuzione spettante all’apprendista sarà pari a: 1.283 euro (7° liv. – primo anno di contratto), 1.408 euro (6° liv. – secondo anno di contratto) e 1.511 euro (5° liv. – anno di conferma) Numero di mensilità: 14 Retribuzione oraria: 7,63 euro per il primo anno; 8,38 per il secondo anno; 8,99 per il terzo anno. Orario di lavoro annuo (full-time): 1.664 ore annui Ore annue di lezione frontale 480 ore Ore retribuite: 1.184 Risparmio % Dai dati esposti nell’esempio di calcolo, si evidenzia il consistente risparmio in termini di costo del lavoro conseguibile instaurando il contratto di apprendistato di alta formazione in luogo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e tutele crescenti. In particolare, il datore di lavoro che occupa fino a 9 dipendenti conseguirà un risparmio pari al 55%, il datore di lavoro che occupa oltre 9 dipendenti (e applica aliquota contributiva fissa al 10% per tutta la durata del periodo formativo) risparmia il 50%.

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